Direttivo

Il buon funzionamento dell'Associazione è affidato a un Direttivo che prevede al suo interno le figure che si occupano dei vari aspetti dell'attività svolta.
Durante l'ultima Assemblea degli associati sono state attribuite le seguenti cariche sociali per il biennio 2022-2023:

Presidente: Mario Andreoni
Tesoriere: Paolo Trentanove
Direttore Tecnico: Carlo Ferretti
Segretario: Aldo Nemesio
Consigliere: Mario Gionco

Statuto

Associazione Sportiva Dilettantistica "Arcotorre Scacchi"

Art. 1 L'Associazione sportiva dilettantistica Arcotorre Scacchi, costituita nel 2010, ha sede in Chieri, Via Papa Giovanni XXIII 8B; su delibera del Consiglio Direttivo, potrà istituire e sopprimere sedi operative, amministrative e succursali anche altrove. L'Associazione, regolata ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è indipendente, apolitica ed aconfessionale, senza scopo di lucro ed ha durata illimitata. Essa è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri soci e non può avvalersi di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Agli associati potrà essere attribuito il solo diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione e su precisa autorizzazione del Consiglio Direttivo. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 2 Lo scopo dell'Associazione è quello di: a) offrire ai giocatori ed amatori del gioco un ritrovo onde poter sviluppare un'attività esclusivamente inerente la disciplina degli scacchi, intesa come mezzo di formazione psicofisica e morale dei soci; b) propagare la passione del gioco fra i cittadini senza distinzione di grado e condizioni sociali; c) svolgere attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva degli scacchi; d) partecipare a ed organizzare, secondo le norme che disciplinano il gioco degli scacchi, gare, campionati, tornei, sfide individuali e a squadre, studi teorici e analitici del gioco, gruppi di problemisti; e) avviare e mantenere rapporti con organizzazioni aventi finalità eguali; f) indire ogni altra manifestazione intesa a diffondere la conoscenza e la pratica del gioco degli scacchi.

Art. 3 L'Associazione è affiliata alla FSI secondo le modalità da questa stabilite e, inoltre, potrà partecipare ad altri organismi associativi locali, nazionali ed internazionali operanti nel campo degli scacchi. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Scacchistica Italiana e di ogni Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi; s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti della Federazione Scacchistica Italiana nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate. L'associazione s’impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell’ambito delle assemblee di settore federali.

Art. 4 - ASSOCIATI Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall’associazione, che ne facciano richiesta redatta su apposito modulo e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione, della Federazione Scacchistica Italiana e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. L'Associazione è costituita da un numero illimitato di associati. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere, per un periodo massimo di 30 giorni, l'associato il cui comportamento sia lesivo nei confronti dell'Associazione o che costituisca ostacolo al suo buon andamento.

Art. 5 - DIRITTI DEI SOCI Ogni associato ha diritto: a) all'ammissione senza alcun vincolo temporaneo e senza eventuali agevolazioni tariffarie; b) all'uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali; c) se maggiorenne, alla partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Il diritto di voto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Sino a tale momento, il minorenne ha diritto a farsi rappresentare dalla persona firmataria del modulo di richiesta di adesione, la quale deve detenerne la responsabilità genitoriale.
Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 13.
La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
L'elenco dei soci dovrà essere sempre disponibile presso la sede sociale affinché tutti gli associati possano, su richiesta, prenderne visione.

Art. 6 La qualifica di associato si perde per recesso, decadenza, esclusione o decesso. Il recesso si produce in seguito a dimissioni dell'associato presentate in forma scritta ed ha effetto con la data di accettazione da parte del Consiglio Direttivo o a seguito del trasferimento a tempo indeterminato ad altra società. La decadenza viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato che non abbia versato le quote sociali annuali per un periodo minimo di due anni nei termini fissati dal Consiglio Direttivo e che non adempia a tale obbligo entro 30 giorni dalla ricezione del formale invito scritto da parte del Presidente, con accertamento di ricevuta. L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che, in seguito a gravi e circostanziati fatti o azioni di cui all’ultimo paragrafo dell’art. 4, costituisca ostacolo al buon andamento dell'Associazione. In questo caso, l'associato ha la facoltà di ricorrere ai sensi del successivo art. 21. In caso di morte dell'associato, il rapporto associativo e le quote sociali non sono trasmissibili né agli eredi né a terzi. La perdita della qualifica di associato dovuta a qualsiasi motivo non dà diritto ad alcun rimborso delle quote sociali versate. L'associato non ha nessun diritto sul patrimonio sociale dell'Associazione.

Art. 7 - ENTRATE, PATRIMONIO E BILANCIO L'Associazione provvede a conseguire i suoi fini attraverso i seguenti mezzi economici: a) le quote sociali annuali degli associati; b) i contributi del Coni e degli Enti e/o Amministrazioni pubbliche; c) le elargizioni e le donazioni di enti e privati; d) abbinamenti a Società commerciali; e) ogni altra somma pervenuta all'Associazione. Tutti i proventi derivanti dall'attività associativa vengono reinvestiti in attività sportive.
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: a) i beni immobili e mobili acquistati o pervenuti all'Associazione da donazioni e lasciti; b) dai residui attivi di gestione; c) da ogni altro bene comunque pervenuto all'Associazione. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale salvo che questo non sia imposto dalla legge.
L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dell'anno successivo; entro quattro mesi dalla sua chiusura il Consiglio Direttivo provvederà a redigere con chiarezza, correttezza, veridicità e trasparenza il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio (bilancio consuntivo) e la relazione accompagnatoria che saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale degli Associati. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere interamente assegnati al patrimonio dell'Associazione.
Il bilancio dell’associazione (sia preventivo che consuntivo) deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’associazione, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, copia del bilancio deve essere messa a disposizione di tutti gli associati.

Art. 8 ORGANI SOCIALI Gli organi dell'associazione sono: a) l'Assemblea Generale degli Associati; b) il Presidente, c) il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo rimane in carica fino a dimissioni, revoca o nuova nomina da parte dell'Assemblea Generale degli Associati.

Art. 9 ASSEMBLEA L'Assemblea Generale degli Associati, massimo organo deliberativo dell'associazione, è costituita da tutti gli associati di tutte le categorie in regola con i versamenti delle quote sociali, è convocata in sessione ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, o quando ne facciamo richiesta almeno 1/5 degli associati, mediante comunicazione scritta personale da spedirsi per lettera, fax, e-mail, WhatsApp o telegramma almeno 10 giorni prima della data fissata ed avviso affisso presso la sede sociale, e dovrà contenere il giorno, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno. L'Assemblea potrà essere convocata anche in sede diversa dalla sede sociale sia in prima sia in seconda convocazione. Nei 30 giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea le iscrizioni all'Associazione sono sospese.
L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo lettera, fax, e-mail, WhatsApp o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. Essa delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’associazione, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.

Art. 10 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza anche di questo, da altro associato nominato dall'Assemblea. L'Assemblea nomina un segretario verbalizzante e due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della convocazione e la validità della stessa. I verbali dell'Assemblea, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, saranno trascritti su apposito libro che dovrà essere messo a disposizione di tutti gli associati, secondo modalità definite dal Consiglio Direttivo, al fine di garantire la massima diffusione e pubblicità.

Art. 11 Nell'Assemblea ciascun associato in regola con i versamenti delle quote sociali ha diritto ad un voto, con l'esclusione dei soli soci soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione ed i soci minorenni, i quali hanno comunque diritto di partecipare in assemblea o di farvi partecipare, con diritto di voto, un loro genitore o chi ne detiene la responsabilità genitoriale. L'associato impossibilitato a partecipare all'Assemblea potrà delegare per iscritto altro socio a partecipare all'adunanza in sua vece. Ciascun associato può rappresentare un massimo di altri due associati. In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è valida quando sono presenti e rappresentati la maggioranza degli aventi diritto di voto ed in seconda convocazione, da convocarsi almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti con diritto di voto. L'Assemblea delibera validamente per alzata di mano, salvo diversa disposizione dell'Assemblea.
L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Essa sarà validamente costituita in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

Art. 12 L'Assemblea Generale degli Associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, ad essa sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria al conseguimento delle finalità associative. In via ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed ha le seguenti attribuzioni: a) approva i bilanci consuntivi e quelli preventivi con le relative relazioni accompagnatorie; b) elegge il Consiglio Direttivo ogni biennio; c) delibera su tutti gli argomenti all'ordine del giorno.
In via straordinaria delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti ed ha le seguenti attribuzioni: a) approva le modifiche allo statuto sociale; b) delibera atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’associazione; c) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e la modalità di liquidazione.

Art. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta, senza formalità, da almeno la metà dei consiglieri, dura in carica due anni ed è composto da un numero variabile da tre a sette componenti aventi maggiore età eletti dall'Assemblea Generale degli Associati, che ne decide preventivamente il numero. I membri del Consiglio Direttivo, rieleggibili, possono essere eletti solamente fra gli associati con maggiore età, in regola con i versamenti delle quote sociali, regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza, che non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. Tale carica è incompatibile con altre cariche in seno ad altre associazioni o società che praticano gli stessi sport. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, almeno due volte all'anno, mediante comunicazione scritta personale da spedirsi per lettera, fax, e-mail, WhatsApp o telegramma almeno 8 giorni prima della data fissata e contenente il giorno, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno. In caso d'urgenza, il Consiglio Direttivo potrà essere convocato con le stesse modalità anche tre giorni prima per le vie brevi ed in modo che ciascun consigliere ne venga a conoscenza almeno 24 ore prima. La motivazione d'urgenza dovrà essere ratificata dal Consiglio Direttivo nella successiva adunanza. Il Consiglio Direttivo potrà essere convocato anche in sede diversa della sede sociale o in modalità telematica. Sedute straordinarie del Consiglio Direttivo potranno essere convocate qualora 3 o più membri ne facciano motivata richiesta scritta.

Art. 14 Ciascun consigliere ha diritto ad un voto e non è ammessa la delega. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi membri e le sue delibere richiedono il voto favorevole degli stessi. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Nella sua prima riunione il Consiglio provvederà ad eleggere il Presidente, uno o più Vicepresidenti, un Segretario ed un Tesoriere e ad assegnare gli incarichi necessari al buon funzionamento dell'Associazione che rimarranno in carica per un biennio. La nomina e le variazioni delle cariche sociali devono essere comunicate alla FSI per gli adempimenti dalla stessa fissati. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza anche di questo, da altro associato nominato dal Consiglio stesso. Spetta al Presidente della riunione constatare la regolarità della convocazione e la validità della stessa. Di ogni riunione dovrà redigersi apposito verbale a cura del Segretario e da trascrivere in apposito registro a firma del Segretario e del Presidente.

Art. 15 I componenti il Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipano a due sedute consecutive e/o che si rendano morosi nei versamenti delle quote associative, vengono dichiarati decaduti dalla carica con delibera del Consiglio stesso. Se per qualsiasi motivo, durante il biennio di carica, viene a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sostituzione scegliendo fra gli associati. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente, che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva. Durante il biennio potranno essere sostituiti dei membri, purché complessivamente non raggiungano la maggioranza dell'intero Consiglio. La nomina così avvenuta è soggetta a ratifica da parte dell'Assemblea e la carica è valida fino alla scadenza naturale di tutto il Consiglio. Il Consiglio Direttivo decade nel caso in cui, anche in tempi diversi, venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti, in questo caso l'Assemblea elettiva dovrà svolgersi entro 30 giorni.

Art. 16 Spetta al Consiglio Direttivo: a) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all’art. 11, nonché attuare le deliberazioni dell'Assemblea Generale degli Associati; b) curare il funzionamento tecnico ed organizzativo; c) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria; d) compiere tutti gli atti per l'acquisizione dei fondi necessari al funzionamento dell'Associazione; e) compilare i bilanci, sia eventualmente il preventivo che il consuntivo, da sottoporre all'Assemblea e le relative relazioni accompagnatorie; f) determinare il valore delle quote sociali annuali; in assenza di diversa o nuova determinazione si ritiene valida la precedente; g) eleggere il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario, il Tesoriere e le altre cariche sociali; h) convocare le riunioni dell'Assemblea degli Associati; i) deliberare sui regolamenti interni; j) deliberare in merito all'ammissione, decadenza ed esclusione degli associati; k) nominare direttori, allenatori e responsabili; l) deliberare in merito ai rimborsi spese degli atleti, allenatori ed associati; m) richiedere sovvenzioni e sussidi; n) deliberare la surroga dei propri membri; o) deliberare su tutti gli argomenti che interessano l'Associazione e non specificatamente attribuiti all'Assemblea Generale degli Associati.

Art. 17 - PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SEGRETARIO, TESORIERE E DIRETTORE TECNICO
1) Il Presidente dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza;
2) I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali vengano espressamente delegati;
3) Il Segretario: a) redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea Generale degli Associati e del Consiglio Direttivo; b) attende alla corrispondenza e cura le pratiche burocratiche, ivi compreso l’aggiornamento del libro dei soci; c) trasmette gli inviti per le convocazioni fissate per gli organi sociali;
4) Il Tesoriere è incaricato di: a) sovrintendere all'amministrazione dell'Associazione; b) tenere aggiornati i libri amministrativi e fiscali anche con l'ausilio di professionisti esterni all'Associazione; c) curare i rapporti con gli Istituti di credito anche attraverso c/c bancari; 5) Al Direttore Tecnico è affidato il compito di organizzare e dirigere l'attività scacchistica dell'Associazione in ogni sua fase.

Art. 18 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA Gli Associati s'impegnano a non adire le vie legali per eventuali controversie con l'Associazione. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli Associati e l'Associazione saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, il primo nominato dalla parte dell'Associato, il secondo nominato dal Consiglio Direttivo ed il terzo di comune accordo fra i primi due. In caso di mancato accordo sulla nomina del terzo arbitro o in caso di ricorso della parte soccombente, la controversia verrà devoluta all'Assemblea Generale degli Associati riunita in seduta ordinaria il cui giudizio sarà inappellabile. Il Collegio Arbitrale giudicherà ex aequo et bono senza formalità di procedura. Il ricorso all'Assemblea deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio arbitrale.

Art. 19 - NORME FINALI Per il miglior funzionamento dell'Associazione, dei rapporti fra gli Associati e fra questi e l'Associazione stessa, l'Assemblea Generale degli Associati potrà approvare regolamenti interni che disciplineranno particolari attività, settori di intervento od iniziative.

Art. 20 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale degli Associati riunita in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Anche la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale patrimonio residuo finale che sarà devoluto ad Enti e/o Associazioni con finalità analoghe ovvero devoluto in beneficienza ad enti od organizzazioni individuate dall’Assemblea, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Scacchistica Italiana a cui l’associazione è affiliata e, in subordine, le norme del Codice Civile.